Art. 2.

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

      «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, nonché delle fotografie e delle planimetrie ad essa allegate, è altresì inserito nell'apposito sito Internet del Bollettino ufficiale delle aste immobiliari almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto e con permanenza nel sito fino al termine o alla data medesimi.
      Se il valore del bene della singola procedura supera 1.000 euro, il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito e pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data

 

Pag. 8

dell'incanto di cui al secondo comma, su uno o più tra i quotidiani di informazione locali o nazionali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Ai fini di cui al presente comma, sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali, editi da soggetti iscritti al registro degli operatori di comunicazione e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata.
      Nell'avviso di cui ai commi secondo e terzo è omessa l'indicazione del debitore».